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Il regime giuridico delle lingue nell’Unione europea

Edoardo PUSILLO



Abstract

The European integration process, leading to progressive unity of Member-States within the framework of at present existing European Union, is based, nevertheless, on the acknowledgement of the cultural diversity of participating countries. Language is one of the more relevant aspects of this diversity. This explains why from the beginning the European process moved on the basis of an unavoidable multi-linguistic approach. As a result 23 languages are used by a multilateral organization resembling only 27 Member-States, whereas UNO with 202 participating countries adopts at present only six official languages. The author after a recall of the wealth of European cultural diversity, analyses the different aspects of this apparent contradiction by illustrating the legal basis of the European “multi-linguisme”, examining in detail the basic regulation of 1958 on the matter and the use of the languages according to the European Chart of fundamental human rights , ending by recalling the legal cases concerning languages use brought to the attention of the European Court of Justice of Luxembourg.

Ricchezza delle diversità culturali

Sotto certi aspetti potrebbe sembrare un paradosso, in oltre mezzo secolo di storia quella che oggi è l’Unione Europea ha sempre cercato, attraverso un lungo processo di integrazione, l’unità (il mercato unico, la moneta unica, le politiche comuni e via dicendo), ma per quanto riguarda le lingue ha, sin da subito, rispettato, anzi strenuamente difeso, la diversità.

All’inizio del progetto europeo era infatti emersa la necessità di concertare le diversità linguistiche dei Paesi aderenti con le esigenze del funzionamento della neonata organizzazione internazionale. Di fatto <La centralità attribuita da subito alla questione linguistica traspare dalla stessa formulazione dell’articolo 217 del Trattato CEE del 25 marzo 1957 e in particolare della condizione che in sede di Consiglio sia raggiunta una intesa assoluta sulla materia> (COSMAI 2011: 3). Il regime linguistico, essendo elemento fondamentale per il futuro funzionamento del progetto europeo, fu affrontato dai sei Paesi fondatori, ovvero da Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. E non è certamente un caso se, sulla base delle citate disposizioni del Trattato istitutivo1, la prima “legge” della neonata Comunità economica europea riguardò proprio il regime linguistico2 e la parità delle lingue ufficiali degli Stati membri. Il Regolamento numero 1, modificato nel corso degli anni solo dalla necessità di aggiungere, alle iniziali quattro lingue, le lingue ufficiali degli Stati che via via hanno aderito all’Ue, è ancora in vigore e non è certamente logoro.

Occorre sottolineare che la scelta della parità linguistica a livello europeo non ha precedenti nel panorama delle organizzazioni internazionali, in nessuna infatti esiste un multilinguismo così esteso: l’Onu, la più vasta organizzazione presente al mondo per numero di Stati aderenti, 193 su un totale di 202, ha adottato solo sei lingue ufficiali (l’inglese, il francese, il cinese, il russo, lo spagnolo e l’arabo), l’Organizzazione mondiale del commercio meglio conosciuta con l’acronimo inglese Wto di World Trade Organization, 157 Stati membri, ha scelto tre lingue per i suoi documenti ufficiali (inglese, francese, spagnolo) e, per citare un altro esempio, il Fondo monetario internazione, 186 Stati membri, utilizza sette lingue (inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, russo, giapponese). Il multilinguismo che caratterizza fin dalle origini l’Ue va ricercato nella natura stessa dell’organizzazione internazionale che, come sentenziò la Corte di Giustizia, rappresenta <…un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, un ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto di Stati , ma pure i loro cittadini>3. Mentre le altre organizzazioni internazionali agiscono esclusivamente a livello intergovernativo, senza funzione legislativa, nell’Unione europea le decisioni prese incidono direttamente non sono sugli Stati ma anche sui cittadini ed è per questo motivo che tutta la legislazione adotta dall’Ue deve essere disponibile in tutte le lingue ufficiali. Non è pensabile che i cittadini si trovino ad essere titolari di diritti e doveri espressi in una lingua diversa dalla propria, tutti, senza discriminazione, devono essere in grado di apprendere le “leggi” europee e come queste influenzeranno e condizioneranno le loro scelte. Per questo motivo tutte le versioni linguistiche della normativa Ue (ci si riferisce ovviamente alle lingue ufficiali) hanno lo stesso valore giuridico.

Se nella fase iniziale la regolamentazione del regime linguistico fu posta come una questione interna per le istituzioni, si potrebbe dire una priorità organizzativa, e non un valore da difendere, è anche vero che i sei Paesi fondatori del progetto europeo, attribuendo al Consiglio la competenza a deliberare e stabilendo la necessità del ricorso al voto all’unanimità4, andarono oltre la questione strettamente organizzativa. La materia linguistica <venne da subito considerata come riserva propria degli Stati membri (dei quali il Consiglio è l’espressione istituzionale) e sottratta sia alla Comunità come tale (cioè alla Commissione che rappresenta l’esecutivo), sia alle mutevoli maggioranze che possono formarsi in seno al Consiglio> (O. FIUMARA 2008: 4).

Il regime linguistico nell’Europa unita è non soltanto una materia dichiaratamente tecnica e neppure esclusivamente politica ma rappresenta uno dei pilastri dell’identità europea su cui unicamente tutti gli Stati totalmente d’accordo, possono intervenire. Con l’Unione europea <gli Stati membri non si sono limitati ad aprire ciascuno ai cittadini ed alle imprese dell’altro il proprio mercato, ma hanno messo in comune i loro destini> (MENGOZZI 2010: 5). Si potrebbe dire che il multilinguismo appartiene al dna dell’Unione stessa perché la lingua è cultura e <l’Europa è stata per secoli un insieme composito che ogni giorno metteva in contatto tante lingue e tanti filoni culturali e li faceva dialogare tra loro> pertanto, proprio per questa ragione, <è stata un naturale terreno di fioritura dell’ermeneutica, arte dell’interpretazione e della comprensione> (BAUMAN 2012: 90). E oggi come allora l’Europa che tutti noi abbiamo davanti <rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio> come sancisce il Trattato sull’Unione europea nella sua versione consolidata 5.

Il multilinguismo, <ricchezza delle diversità culturali>, è riconosciuto non solo dal Trattato sull’Unione europea e dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, ma anche dalla Carta dei diritti fondamentali e dai principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia6.

Non sfugge in queste considerazioni il concetto di cittadinanza europea (che completa e non sostituisce la cittadinanza del Paese d’origine), l’elemento giuridico che forse più di ogni altro rappresenta “l’appartenenza” all’Unione. Gli Stati europei hanno innegabilmente voluto, con l’introduzione di una “cittadinanza comune” sottolineare il modo di stare insieme che accomuna mezzo miliardo di persone: essere tutti “uniti nella diversità”7 rendendo <effettivo quel processo di integrazione che poneva le persone al centro dell’integrazione non solo economica> (M.C. BARUFFI 2010: 69). Oggi l’Europa non può più fare a meno della lingue perché, per citare le parole del primo commissario al Multilinguismo, il romeno Leonard Orban8 pronunciate durante il discorso di insediamento: <Per lavorare insieme gli europei non possono fare a meno delle lingue; esse toccano l'essenza stessa dell'unità nella diversità, che caratterizza l'Unione europea. Dobbiamo preservare e sostenere il patrimonio linguistico dei Paesi europei, ma dobbiamo anche comprenderci reciprocamente, comprendere i nostri vicini e i nostri partner all'interno dell'UE. Parlare più lingue aumenta la competitività e la mobilità delle imprese e dei cittadini…>9. Concetto ripreso ed ampliato dall’attuale commissario al Multilinguismo, la cipriota Androulla Vassiliou10che, in occasione della presentazione delle iniziative per l’ultima edizione della Giornata europea delle lingue, ha sottolineato: <… il giorno in cui l'Europa cessasse di parlare tutte le sue numerose lingue sarebbe il giorno in cui l'Europa - come idea, come progetto – finirebbe di esistere. Uno degli obiettivi principali dell'UE è di collaborare per costruire insieme una società migliore nel pieno rispetto delle differenze. Per questa missione la lingua è essenziale...>11.

La base giuridica del multilinguismo

Il rispetto della diversità linguistica, le lingue del diritto primario nonché la base giuridica del multilinguismo europeo, sono oggi contenuti nel Trattato sull’Unione europea (TUE) agli articoli 3 e 55 e nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea all’articolo 342 (il già citato articolo 217 del Trattato CEE).

L’articolo 3 del TUE dopo aver enunciato preliminarmente che <L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze>12, indica tra gli obiettivi di una Unione che <si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli>13, l'osservanza della <ricchezza della sua diversità culturale e linguistica>14. La diversità linguistica assurge così a valore fondamentale. Ma non è tutto, gli Stati membri aderendo all’Ue si impegnano anche a vigilare <sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo>15.

Sancita la diversità linguistica, il successivo articolo 55 TUE affronta la questione linguistica del diritto primario16 disponendo che lo stesso testo del Trattato sia redatto (e non “tradotto” proprio per sancire la parità delle versioni linguistiche) in tutte le lingue ufficiali dei Paesi membri, attualmente quindi, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese). Tutti i testi redatti in ognuna delle citate lingue ufficiali sono depositati negli archivi del Governo della Repubblica italiana sottolineando, ancora una volta, la vocazione europeista dell’Italia ed attribuendo al nostro Governo, in quanto depositario designato, il compito di <trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari>17.

La base giuridica del multilinguismo europeo, ovvero la diposizione normativa che conferisce il potere all’Unione di deliberare in materia, è contenuta nell’articolo 342 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (il già citato articolo 217 del Trattato CEE). L’articolo sancisce che <Il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di Giustizia dell'Unione europea, dal Consiglio, che delibera all'unanimità mediante Regolamenti>.

Tre sono gli aspetti caratterizzanti di questa diposizione. In primo luogo la competenza a deliberare spetta, come abbiamo accennato precedentemente, esclusivamente e totalmente agli Stati membri attraverso l’istituzione che li rappresenta, cioè il Consiglio. In secondo luogo la decisione del Consiglio deve essere necessariamente presa all’unanimità, questo implica che ogni Stato membro per quanto attiene le possibili modifiche del regime linguistico si è riservato una sorta di “diritto di veto” a garanzia che non saranno prese decisioni senza il suo consenso. In terzo luogo il Consiglio delibera esclusivamente mediante Regolamenti ovvero per mezzo di quel tipo di atto giuridico dell’Unione che ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri18. Nessuna deroga è prevista. Il ricorso, per esempio, ad una Direttiva, l’atto giuridico europeo che vincola gli Stati <per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi>19 non è ammesso e se ciò avvenisse sarebbe un atto viziato di nullità. Stessa considerazione per il ricorso ad una Decisione perché, sebbene si tratti di un atto giuridico obbligatorio in tutti i suoi elementi 20, è sprovvisto sia di portata generale e sia di diretta applicabilità.

La scelta del Regolamento indica quindi, ancora una volta, una precisa volontà europea in materia di regime linguistico. Tra il Regolamento e la Direttiva (ma possiamo aggiungere anche la Decisione) <non esiste una gerarchia che li ponga in un rapporto di sovra o sotto ordinazione reciproca: il criterio gerarchico, infatti, non opera tra i diversi tipi di “fonti derivate” che dunque si differenziano unicamente per caratteri e finalità> (M. CARTABIA e M. GENNUSA 2009 : 17).

La portata generale del Regolamento risiede nel fatto che, per sua natura, non si rivolge a destinatari determinati ma a tutti i soggetti giuridici dell’Unione, gli Stati membri o le persone fisiche e giuridiche degli Stati stessi. L’obbligatorietà dell’atto in tutti i suoi elementi <vuol dire che i destinatari del Regolamento sono tenuti a dare applicazione completa ed integrale alle norme regolamentari, con conseguente illegittimità di una sua applicazione parziale o selettiva da parte di uno Stato membro> (G TESAURO 2001: 113). Per la Corte di Giustizia il carattere obbligatorio di un atto giuridico europeo preclude agli Stati la possibilità di limitarne l’applicazione perché <la portata obiettiva delle norme emananti dalle istituzioni comuni non può essere modificata dalle riserve od obiezioni che gli Stati membri abbiano formulato in occasione della loro elaborazione . Così pure, le difficoltà di applicazione rivelatesi in sede di attuazione di un atto comunitario non consentono allo stato membro di dispensarsi unilateralmente dall' osservanza dei propri obblighi >21. Per quanto infine riguarda la diretta applicabilità significa che l’atto stesso entra in vigore contemporaneamente e indifferentemente in tutti gli Stati, senza la necessità di alcuni intervento statale, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea trascorsi i 20 giorni della vacatio legis o alla diversa data prevista dal Regolamento stesso. Sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia <L’efficacia diretta del Regolamento implica che la sua entrata in vigore e la sua applicazione nei confronti degli amministrati non abbisognano di alcun atto di ricezione nel diritto interno. Gli Stati membri, sono tenuti, in forza degli impegni da essi assunti con la ratifica del Trattato, a non ostacolare l’efficacia diretta propria dei Regolamenti… > ed è pertanto < ... inammissibile qualsiasi pratica che possa nascondere agli amministrati la natura comunitaria di una norma giuridica>22. Ciò che gli Stati, invece, possono e devono fare è adottare le misure integrative <che eventualmente si rendano necessarie per assicurare l’integrale esecuzione degli obblighi nonché, in via generale, “depurare” l’ordinamento interno da qualunque incompatibilità con le sue prescrizioni poiché, ferma restando la diretta applicabilità di queste, il permanere del contrasto potrebbe generare con il mantenere uno stato di incertezza circa la possibilità di fare appello al diritto europeo, una situazione di fatto ambigua per gli interessati> (M. CARTABIA e M. GENNUSA 2009 : 18).

Il Regolamento numero 1

A dare attuazione a quanto sancito dal citato articolo 217 del Trattato CEE oggi art 342 del TFUE è stato il Regolamento n 1 del Consiglio del 15 aprile 1958 (GU L 17 del 6.10.1958)

Disciplinando il regime linguistico della Comunità Economica Europea il Regolamento nella sua versione originaria stabiliva che <Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità sono la lingua francese, la lingua italiana, la lingua olandese e la lingua tedesca>23. Con l’adesione di nuovi Stati il Regolamento sul regime linguistico è stato, nel corso degli anni, integrato dalle nuove lingue ufficiali ma nessun modifica è stata inserita al contenuto delle disposizioni (fatta eccezione per gli adattamenti terminologici inevitabili per il passaggio dalla allora Comunità economica europea all’attuale Unione europea). Alle iniziali quattro lingue nel 1973 si sono aggiunti l’inglese e il danese, nel 1981 il greco, cinque anni dopo, nel 1986, lo spagnolo ed il portoghese, nel 1995 il finlandese e lo svedese, nel 2004 il ceco, l’estone, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, lo slovacco, lo sloveno e l’ungherese e nel 2007 il romeno e il bulgaro.

Per quanto riguarda la lingua irlandese è necessario ricordare che prima del 1° gennaio 2007 essa non faceva parte dell’elenco delle lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni dell’Unione europea. Nel 1971 i capi di Stato o di Governo raggiunsero però un accordo secondo cui l’irlandese sarebbe stata lingua ufficiale solo per il diritto primario (cioè per l’Atto di adesione, i Trattati e le Convenzioni tra Stati membri). Successivamente, dal 1º gennaio 2007, l’irlandese è diventato, a pieno titolo, lingua ufficiale dell’Unione europea 24.

L’articolo 1 del Regolamento numero 1 nella sua versione consolidata pertanto oggi recita: <Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese,la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese>. A questo elenco presto sarà aggiunto anche il croato, ventiquattresima lingua ufficiale.

Il Regolamento dispone poi che <I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua> (art. 2). Ed inoltre che <I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato> (art. 3). Il Regolamento prevede poi che i Regolamenti e gli altri testi di portata generale siano redatti in tutte le lingue ufficiali (art. 4) e analogamente la Gazzetta Ufficiale sia pubblicata nelle lingue ufficiali (art. 5). Solo per quanto riguarda il regime linguistico della procedura della Corte di Giustizia esso <è determinato dal regolamento di procedura della medesima> (art. 7). Il Regolamento n. 1 termina disponendo che <Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato> (art 8).

La Carta dei diritti fondamentali e le lingue

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, il documento che indiscutibilmente sancisce il contenuto dell’identità europea attraverso l’enunciazione di valori condivisi, riconosce il multilinguismo. Sulla base di un diverso approccio che non è, per ovvie ragioni, quello del regime linguistico, la Carta richiama il rispetto delle diverse lingue. Nel titolo III, la parte dedicata all’Uguaglianza, dopo aver sancito che <Tutte le persone sono uguali davanti alla legge> (art 20) dispone che<L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica> (art 22). Cultura, religione e lingua, cioè l’insieme delle conoscenze che caratterizzano individualità e identità delle persone, sono poste tutte sullo stesso piano. E sempre nell’ambito dell’Uguaglianza stabilisce che <E’ vietata qualsiasi discriminazione in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale>. La lingua come la razza, il sesso, il colore della pelle e via dicendo è un carattere distintivo degli esseri umani che non può essere, in nessun caso e per nessun motivo, preso a pretesto per una disparità di trattamento.

L’Europa, sempre attraverso la Carta dei diritti fondamentali, riconosce inoltre il diritto alla lingua come diritto della cittadinanza. Il processo europeo di produzione normativa <ha consolidato il principio secondo cui la lingua nazionale fa parte del patrimonio giuridico inalienabile di ciascun cittadino europeo ed ogni restrizione nella sua applicazione sarebbe una condotta discriminatoria> (C. BLENGINO 2010: 59). La Carta nel titolo V, dedicato alla Cittadinanza, nell’ambito del “Diritto ad una buona amministrazione” sancisce, fra l’altro, che <Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei Trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua> (art. 41 paragrafo 4).

La Corte di Giustizia ed i casi di divergenze linguistiche

La parità linguistica attiene tutta la normativa europea. La lingua è un fatto di importanza culturale e giuridica. Dalle istituzioni europee promana il diritto europeo e come tale deve quindi essere espresso in tutte le lingue ufficiali perché come asserisce Oscar Fiumara <in una Unione fondata sull’uguaglianza degli Stati e dei loro cittadini, tutte le lingue debbono possedere la stessa dignità giuridica: il diritto europeo è destinato, per sua natura, a manifestarsi in tutte le lingue europee> (O. FIUMARA 2008: 3).

Regolamenti, direttive e decisioni si considerano “coredatti” in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea, nessuna prevale quindi sulle altre ed hanno tutte lo stesso valore giuridico. L’architettura politico-istituzionale europea , di conseguenza <non appare lecito in teoria parlare di una lingua originale di partenza e di altre lingue di arrivo, poiché non si prende in considerazione l’esistenza di un processo di traduzione all’interno della procedura legislativa> (COSMAI 2011: 11).

Nell’Unione europea si predilige infatti l’uso del termine <“coredazione” con cui si allude a una stesura comune e parallela delle ventitré versioni linguistiche, il cui risultato sono dei testi originali. Si tratta di una prassi tipica dei sistemi legislativi di alcuni Stati con più lingue ufficiali, quali Svizzera, Belgio e Canada …> (COSMAI 2011: 12). La redazione simultanea multilingue si può definire una “finzione giuridica” indispensabile per assicurare, almeno sulla carta, pari “autenticità” ai testi.

La dichiarata parità e lo stesso valore giuridico di tutte le versioni linguistiche non evita però casi, anche rilevanti, di divergenze di interpretazione. L’uso di terminologia tecnica nei testi normativi porta inevitabilmente con sé il rischio che un medesimo concetto possa essere interpretato in modo non uniforme in una o più versioni linguistiche. A questo proposito ci basta pensare alla difficoltà di trovare, per determinati vocaboli, ventidue corrispondenti delle altre lingue. Ostacolo alla corretta applicazione del multilinguismo <pare essere non tanto la mancata trasposizione di norme europee nei differenti idiomi nazionali, quanto l’eventualità che le disposizioni europee facciano riferimento a nozioni cui gli ordinamenti degli Stati attribuiscono significati giuridici precisi e non omogenei tra loro> (C. BLENGINO 2010: 59).

I casi di difformità tra versioni linguistiche sono sempre “in agguato”. La stessa Corte di Giustizia europea ammette la possibilità di divergenze tra le versioni degli atti europei. La necessaria uniforme applicazione del diritto fa sorgere un problema: in caso di divergenza linguistica nell’interpretazione di una norma non è possibile individuare una versione che possa prevalere sulle altre ed a cui fare riferimento. Si tratta, in altre parole, di superare la diversità nel rispetto del pluralismo linguistico, garantendo pari valore a tutte le versioni ufficiali e un’uniforme interpretazione ed applicazione delle norme.

La Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati dispone che ai fini dell’interpretazione <qualora non siano d’ausilio altri strumenti di interpretazione consistenti nell’interpretazione letterale di buona fede e nel ricorso, a titolo suppletivo, ai lavori preparatori deve essere adottato il significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del Trattato, concili meglio le varie versioni linguistiche ... L’approccio seguito in ambito europeo non si discosta in maniera significativa da quello appena descritto> (L. MAZZARINI 2004: 1298). Nel caso si manifesti una divergenza, qualora sussista la necessità di pervenire ad una interpretazione uniforme delle varie versioni linguistiche di una norma, occorre pertanto <che la disposizione controversa sia intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa parte> (L. MAZZARINI 2004: 1302).

La giurisprudenza costante della Corte di Giustizia chiamata a risolvere vertenze legate a divergenze linguistiche fa riferimento al principio di diritto condiviso secondo cui <la necessità di interpretare in modo uniforme il diritto europeo esclude che, in caso di dubbio, il testo di una disposizione possa essere considerato isolatamente: esso deve invece essere interpretato alla luce dei testo redatti nelle altre lingue ufficiali> (M.E. COMBA 2010: 38).

I casi di divergenze linguistiche vengono, come abbiamo visto, risolti dalla Corte di Giustizia, salvaguardando il principio del pari valore delle versioni linguistiche e il principio di uniforme interpretazione ed applicazione del diritto europeo attraverso l’interpretazione del testo nelle altre lingue. L’esame <di tutte le versioni linguistiche di un testo multilingue non è solo una risorsa per l’interpretazione , ma un preciso obbligo giuridico sancito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea> (M. E. COMBA 2010: 47). Considerato che il numero delle lingue ufficiali nell’Unione europea è decisamente elevato questa “regola” interpretativa ci offre lo spunto per una considerazione: il multilinguismo rappresenta in ambito europeo un fondamentale “strumento” per raggiungere la maggiore chiarezza di un atto. La disponibilità di diverse versioni, o meglio l’attività di comparazione delle varie versioni linguistiche, consente innegabilmente di accertare l’esatta volontà di chi ha redatto l’atto e, se si tratta di una norma, l’esatta volontà del legislatore.

In conclusione il multilinguismo sul piano interpretativo delle scelte europee, siano esse espresse attraverso qualsiasi tipo di atto o attraverso precise norme, rappresenta un vantaggio rispetto al monolinguismo o al bilinguismo.

Bibliografia di riferimento

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M. CARTABIA E M. GENNUSA, Le fonti europee e il diritto italiano, Torino, Giappichelli, 2009.
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O. FIUMARA, > in atti dal convegno su La parità delle lingue nell’Unione europea, Firenze, maggio 2008 (http://www.avvocaturastato.it)
L. MAZZARINI, commento all’art. 290 TCE, in Antonio Tizzano ( a cura di) Trattati dell’Unione europea e della Comunità europea, Milano, Giuffrè, 2004.
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G. TESAURO, Diritto Comunitario, Milano, Cedam, 2001.
B. ULRICH, La crisi dell’Europa, il Mulino, 2012.
UNIONE EUROPEA, Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali, 7.2.4. Regime linguistico delle istituzioni (http://publications.europa.eu/code/it/it 370204.htm)


Notes

↑ 1 Il Trattato CEE firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1958.

↑ 2 Si tratta del Regolamento numero 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385).

↑ 3 Corte di Giustizia, sentenza 5 febbraio 1963, Nv Algemene transport-en expeditie onderneming Van Gend en Loos contro Amministrazione olandese delle Poste (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tariefcommissie di Amsterdam), causa 26/62.

↑ 4 Art 290 TCE oggi art 342 TUE

↑ 5 Art 3, comma 4, TUE.

↑ 6 Sul punto si veda Jacques Ziller, Il nuovo Trattato europeo, il Mulino, 2007

↑ 7 “Uniti nella diversità” è il motto dell’Unione Europea.

↑ 8 Leonard Orban è stato commissario europeo per le Politiche linguistiche ed il multilinguismo dal 1° gennaio2007 fino al 9 febbraio2010.

↑ 9 http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/orban/index_en.htm

↑ 10 Androulla Vassiliou è commissario europeo ad Istruzione, cultura, multilinguismo e gioventù dal 2010 e resterà in carica fino al 2014

↑ 11 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1005_it.htm

↑ 12 TUE art 2.

↑ 13 TUE art 3 paragr 1

↑ 14 TUE art 3 paragr 3, quarto comma.

↑ 15 TUE art 3 paragr 3, quarto comma.

↑ 16 Il sistema delle “fonti” europee si compone essenzialmente di due livelli, quello delle “fonti primarie” cioè i Trattati, gli atti ad esso allegati e la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, e quello delle “fonti derivate” cioè i Regolamenti, le Direttive e le Decisioni.

↑ 17 TUE art 55 paragrafo 1.

↑ 18 TFUDE art 288, secondo comma.

↑ 19 TFUDE art 288, terzo comma

↑ 20 TFUDE art 288, quarto comma

↑ 21 Corte di Giustizia, sentenza del 7 febbraio 1973, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, causa 39/72.

↑ 22 Corte di Giustizia sentenza 10 ottobre 1973, F.lli Variola spa contro Amministrazione italiana delle finanze (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Trieste), causa 34/73.

↑ 23 Art 1 Regolamento 1/58.

↑ 24 Unione europea, Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali, 7.2.4. Regime linguistico delle istituzioni (http://publications.europa.eu/code/it/it 370204.htm)

Pour citer cet article :

Edoardo PUSILLO, Il regime giuridico delle lingue nell’Unione europea, Lingua e Diritto. La Lingua della Legge, la Legge nella Lingua, Publifarum, n. 18, pubblicato il 13/03/2013, consultato il 26/04/2024, url: http://www.farum.it/publifarum/ezine_articles.php?id=236

 

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